IL CASO.

Alcune vicissitudini lo avevano costretto a ricorrere a prestiti e mutui, fino a ritrovarsi a dover restituire a banche e finanziarie più di 118 mila euro. Praticamente, impossibile. Le cause del sovraindebitamento vanno ricercate in situazioni contingenti e decisamente sfortunate. La vicenda nasce dalla stipula di contratto di mutuo ipotecario presso una banca. Il valore è di 64 mila euro e grava sullo stipendio del brindisino per 377 euro mensili, ai quali vanno aggiunte altre rate. Intanto, purtroppo, viene a mancare il padre del brindisino e così l’uomo deve mandare avanti la famiglia. Come unico lavoratore deve aiutare la madre e tre fratelli.

La casa, inoltre, va resa vivibile. Così il brindisino si rivolge a una finanziaria per un prestito di 35 mila euro. All’appello dallo stipendio mancano 850 euro. In seguito, l’uomo deve occuparsi anche della manutenzione dell’immobile della nonna e aiutare un fratello disabile – per cure mediche e un’auto appropriata. Con la filiale italiana di una banca internazionale contrae un contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio, per un importo di 23 mila euro e una rata mensile di 268 euro.

Arrivano altre sfortunate vicende e un altro contratto di prestito con delega del quinto dello stipendio presso un istituto finanziario, per un importo di 23 mila euro e una rata mensile di 270, ancora. L’uomo, oppresso dalle rate di tutti i finanziamenti, è costretto a vendere la casa per 93 mila euro. Con il ricavato estingue il mutuo ipotecario presso la banca per l’importo di 54 mila euro residui. Avvia anche una transazione a saldo e stralcio con una delle due finanziarie, versa perciò quasi 10 mila euro ma riesce a risolvere solo alcune pendenze.

L’ITER DELLA PROCEDURA.

Il Tribunale di Brindisi, con un recente provvedimento, ha abbattuto il debito di un brindisino 41enne.  Il Giudice delegato Dott. Antonio Ivan Natali ha omologato il piano del consumatore. Il brindisino deve restituire 37.800 euro, cifra suddivisa in 84 rate mensili di 450 euro.

Un passaggio importante del decreto di omologa segnala come, in questo caso, la responsabilità del sovraindebitamento non debba ricadere sul consumatore: “La proposta (il piano del consumatore, ndr) appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell’indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell’indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente. Cause riconducibili, secondo quanto rappresentato ad un progressivo indebitamento cagionato da una valutazione inadeguata del merito creditizio e della correlata capacità di restituzione del finanziato. Né secondo un’impropria inversione della logica del giudizio di meritevolezza può ritenersi che l’indebitato sia colpevole per il solo fatto di ricorrere al credito per risanare una propria apprezzabile esposizione debitoria“.

Il giudice richiama, quindi, un altro decreto di omologa, del Tribunale di Teramo e risalente al 2019. Questo decreto dice che il debitore non ha le competenze specifiche per valutare il suo livello di indebitamento. Il giudice non lo dichiara esplicitamente, ma lo si può ricavare dal ragionamento. Se chi contrae il debito non ha le competenze per valutare il livello di indebitamento, queste si suppone le abbiano coloro che concedono il credito, ossia banche e finanziarie. I funzionari hanno certamente tutti gli strumenti per valutare situazioni analoghe.

LA SOLUZIONE.

Al termine della procedura, che dura sette anni, il brindisino potrà ricorrere all’esdebitazione, cioè una pronuncia con cui il Tribunale gli consentirà di non corrispondere i restanti 80 mila euro. Il debitore avrà così la possibilità di reinserirsi nel circuito finanziario e tornare ad avere una vita serena.

(fonte: Brindisi Report)

Per scaricare il decreto di omologa del piano del consumatore, clicca qui 

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